Sul diritto alle differenze retributive spettanti al Comandante della Polizia Municipale per le mansioni superiori dirigenziali prestate

Con una recentissima pronuncia il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso presentato da un dipendente pubblico inquadrato in categoria “D” – assistito dallo Studio Legale Lessona -, accertando il suo ininterrotto svolgimento, per oltre otto anni, di mansioni dirigenziali.

Il ricorrente, nello specifico, ha ricoperto per il suindicato periodo il ruolo di Comandante della Polizia Municipale presso un Comune dotato di Dirigenti, vedendosi tuttavia attribuire unicamente un incarico di Posizione Organizzativa.

Il Giudice di merito, aderendo alle tesi dello Studio (e respingendo, sul punto, le difese dell’Ente), ha ritenuto che le specifiche caratteristiche della P.O. non possano comunque escludere l’applicazione della disciplina in esame (id est dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) quando venga dedotto, come nella specie, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, riconoscendo pertanto il diritto alle differenze retributive in favore di quest’ultimo.

In definitiva – ha concluso il Tribunale – il conferimento della Posizione Organizzativa non può considerarsi pienamente surrogatorio della funzione dirigenziale, in quanto l’eventuale completo affidamento della responsabilità dirigenziale esclude la legittimità del riferimento al trattamento economico relativo alla P.O., legittimando il ricorso alla previsione di cui all’art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001, con diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.

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