Procedura docfa: è retroattiva?

Con tre recenti pronunce in materia di mancato pagamento ICI, la Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto, secondo cui la procedura docfa non ha carattere retroattivo.

In particolare, nelle fattispecie da cui hanno tratto origine i giudizi in commento, il soggetto ricorrente ha impugnato la sentenza resa in sede di appello, sostenendo che la domanda di accatastamento di un immobile c.d. fantasma ai sensi dell’art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006,  presentata dallo stesso conordinaria domanda per la procedura docfa”, al fine di ottenere la classificazione rurale degli immobili in oggetto discussione, sarebbe risultata idonea “a porre nel nulla” l’accatastamento disposto d’ufficio dall’Amministrazione, e ciò sulla base del presupposto che quest’ultima  avesse un carattere retroattivo.

Il Supremo Consesso, aderendo alle argomentazioni illustrate dagli Avv.ti dello Studio Legale Lessona (nel caso di specie difensore dell’Amministrazione Comunale), ha riconosciuto come la procedura docfa non può avere carattere retroattivo, e ciò in quanto solo la domanda di variazione catastale riconducibile alla previsione dall’art. 7 d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv., con modif., dalla l. 12 luglio 2011, n. 106) può produrre effetti dal quinquennio antecedente.