Estensione istituto di definizione agevolata: obbligo o facoltà?

Con tre recenti pronunce in materia di mancato pagamento ICI, la Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto, secondo cui: nell’ambito delle controversie in cui l’Amministrazione Comunale è parte, l’estensione dell’istituto di definizione agevolata è una facoltà riservata alla regolamentazione locale, e non un diritto.

In particolare, la Corte di Cassazione, accogliendo tutte quante le argomentazioni formulate dagli Avv.ti dello Studio Legale Lessona -difensori nei diversi giudizi dell’Amministrazione Comunale- ha riconosciuto come, sebbene la formulazione dell’art. 5, comma 15, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sia equivoca in quanto dispone che “Ciascun ente territoriale stabilisce […] ”, utilizzando dunque l’indicativo “stabilisce”, in luogo di “può stabilire”, è pacifico come l’estensione dell’istituto della definizione agevolata sia una facoltà dell’amministrazione.

Infatti, all’interpretazione letterale va privilegiata un’argomentazione sistematica delle disposizioni che hanno immediatamente preceduto e seguito quella sopra citata, la quale, d’altra parte, è l’unica che potrebbe indurre a sostenere l’autonomia impositiva degli enti locali.

Sarebbe infatti davvero singolare -in assenza di altri elementi normativi univoci volti a giustificare logicamente questa eccezione- pensare che il legislatore abbia inteso sancire la vincolatività-obbligatorietà della disciplina di definizione per gli enti territoriali soltanto con la L. n. 130 del 2022, ovvero con una norma che, nonostante il dato letterale, si pone in complessiva continuità con normative del tutto analoghe e pressoché coeve, nell’ambito delle quali questa vincolatività è invece indubitabilmente esclusa.

Del resto, se il legislatore avesse voluto (criterio della intentio legis) favorire a tutti i costi la detta definizione, lo avrebbe dovuto dire esplicitamente.

Pertanto, è pacifica l’esistenza di una discrezionalità dell’Amministrazione: sull’ an, e cioè sulla possibilità o meno di istituire, nell’ambito del proprio territorio di competenza, il condono; sul quantum e cioè sul  valore delle riduzioni dell’ammontare dei tributi, interessi e sanzioni; e, infine, sul quomodo, ovvero sulle modalità organizzative, con cui disciplinare la procedura di definizione dei tributi locali.