Sugli effetti della declaratoria di nullità della compravendita di un bene demaniale

In una recente sentenza emessa nell’ambito di una causa patrocinata dallo Studio Legale Lessona, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto che a seguito della declaratoria di nullità di un contratto di compravendita di bene immobile perché riconosciuto essere demaniale, spetta all’originario acquirente la ripetizione del prezzo a suo tempo pagato oltre interessi legali al tasso standard ex art. 1224 c.c. con decorrenza dalla data del pagamento fino alla proposizione della domanda giudiziale di restituzione del prezzo, nonché al tasso maggiorato di cui all’art. 1284, comma IV, c.c., successivamente a detta domanda e fino al saldo.

Per quanto riguarda le spese sostenute per la gestione del bene dall’originario acquirente, il Tribunale di Firenze ha statuito che – secondo la disciplina dettata per il possessore in buona fede – spetta il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria e le eventuali spese per addizioni o miglioramenti, mentre non è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria del bene ove l’acquirente possessore ne abbia avuto il godimento.

Infine, quanto ai danni, il Tribunale ha stabilito che l’originario acquirente, possessore in buona fede, non risponde dei danni, e addirittura del perimento del bene oggetto della compravendita dichiarata nulla, stante l’inequivoco disposto di cui all’art. 2037, III comma, c.c., ai sensi del quale “Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento e deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento”.

L’originario alienante, del pari, non risponde dei danni da perdita dell’investimento causati all’acquirente, e ciò anche ove la nullità sia stata dichiarata a distanza di tempo dalla firma del contratto.

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