Sulla rilevanza della mancata dichiarazione dei precedenti penali nelle gare di appalto

Con una recente sentenza il T.A.R. della Toscana ha accolto un ricorso patrocinato dallo Studio Legale Lessona contro un provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica, disposto nonostante l’esistenza di precedenti penali in capo ai soci delle società vincitrici che non erano stati dichiarati al momento della partecipazione alla procedura.

Aderendo alle tesi sviluppate dai difensori, i Giudici hanno ritenuto che i fatti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, anche ove abbiano origine da un processo penale pendente ovvero da precedenti penali risalenti, debbano comunque essere dichiarati nel documento unico di gara.

L’omissione di tale dichiarazione, se – conformemente ai chiarimenti forniti dalla recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020 – non può essere di per sé causa di esclusione automatica dalla gara, non esenta l’Amministrazione dall’obbligo di una valutazione logica e ragionevole dei fatti che ne sono oggetto.

Nel caso di specie, una siffatta valutazione da parte della stazione appaltante non era stata effettuata, circostanza che ha portato il Giudice Amministrativo ad accogliere il ricorso e, per l’effetto, ad annullare il provvedimento di aggiudicazione.

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