Il diritto di accesso nelle procedure ad evidenza pubblica: la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020

Nel tentativo di risolvere l’acceso contrasto esistente tra giudici amministrativi, l’Adunanza plenaria, con la decisione in commento, ha chiarito i limiti del ricorso all’accesso agli atti in materia di contratti pubblici (art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016) ed i rapporti tra le tre species di accesso (quello endoprocedimentale, quello civico semplice e quello civico generalizzato).

Nel caso in esame, in particolare, l’istanza era stata presentata priva di una puntuale qualificazione giuridica e perseguiva la dichiarata finalità di verificare se l’esecuzione del contratto si stesse svolgendo nel rispetto del capitolato tecnico e dell’offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario.  

Il Consiglio di Stato, in risposta ai quesiti posti dalla Sezione rimettente, ha affermato tre fondamentali principi di diritto.

Con il primo ha stabilito l’esistenza di un potere-dovere della Pubblica Amministrazione di esaminare l’istanza di accesso agli atti, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, ogniqualvolta la stessa sia formulata in modo generico o cumulativo, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo ed inequivocabile riferimento alla disciplina dell’accesso documentale.

Con il secondo ha ritenuto ravvisabile un interesse concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e, quindi, allo scorrimento della graduatoria, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

Con il terzo, infine, ha affermato l’applicabilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche agli atti delle procedure di gara nonché alla fase esecutiva dei contratti pubblici, ferma restando la necessaria verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni stabilite dall’art. 5-bis, comma 1 e 2 dal D.lgs. n. 33 del 2013 a tutela degli interessi, pubblici e privati, previsti da tale disposizione a bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

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