Occupazioni illegittime: accordo transattivo o art. 42 bis T.U.E.? Tertium datur

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha riformato la pronuncia del TAR Toscana che aveva annullato il decreto di esproprio in quanto emanato dall’Amministrazione Comunale (difesa dallo Studio Lessona) non già a seguito di un legittimo procedimento espropriativo, ma in conseguenza di transazioni precedentemente concluse con i coeredi del bene trasformato in opera pubblica e conseguenti da una decisione del giudice civile sul risarcimento del danno dovuto.

I Giudici di Palazzo Spada, in particolare, hanno ritenuto legittimo il decreto di esproprio nonostante non fosse sorretto da una dichiarazione di pubblica utilità, e ciò sul presupposto che gli intervenuti accordi transattivi tra i diversi coeredi e l’Ente fossero da interpretare quale volontà comune di superare la controversia pendente riguardo l’occupazione illegittima preesistente.

In applicazione del principio consensualistico di cui gli accordi intercorsi erano espressione, il Giudice di Appello ha ritenuto la legittimità del provvedimento ablatorio poiché, “se è pur vero che l’acquiescenza al provvedimento deve essere sottoposta ad uno stringente vaglio in sede giurisdizionale onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli art. 24, primo comma, e 113, primo comma, Cost., è altrettanto vero che – se emerge una condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento o una libera volizione all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo – il comportamento acquiescente può essere configurato”, così risultando legittimo il decreto di esproprio emanato in attuazione dei pregressi accordi.

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