Covid-19 nelle scuole: smart-working e congedi straordinari per assistere i figli in quarantena precauzionale

L’odierna riapertura delle scuole in molte Regioni d’Italia si porta dietro paure, perplessità ed interrogativi, tra i quali non mancano quelli relativi al possibile contagio, tra gli alunni, da Covid-19, ed alla conseguente quarantena precauzionale cui dovranno essere sottoposti i compagni di classe del contagiato.

Proprio per venire incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori dipendenti che si dovessero trovare a gestire una situazione del genere – senza avere a disposizione, tuttavia, nonni o baby sitter in grado di assistere il figlio in quarantena precauzionale – il Governo è intervenuto con il decreto legge n. 111/2020, riesumando disposizioni ed istituti già utilizzati nei mesi precedenti.

E’ stato stabilito, dall’art. 5 del menzionato decreto, che fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di 14 anni, potranno svolgere la prestazione di lavoro da remoto, per tutto o parte del periodo di durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico ove studia il proprio figlio.

Ove l’attività lavorativa non fosse compatibile con il lavoro agile, ovvero in alternativa ad esso, ad uno dei due genitori è consentito astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, attraverso un congedo straordinario.

Per questo congedo, che analogamente a quanto stabilito da precedenti provvedimenti potrà essere richiesto anche ad ore, il legislatore riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata con le modalità previste per il congedo di maternità (fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 23, d.lgs. n. 151/2001). Inoltre, i periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.

E’ importante evidenziare che la fruizione del congedo straordinario, ovvero dello smart-working, da parte di uno dei genitori, inibisce l’altro genitore dal richiedere le medesime agevolazioni. Analogo divieto, inoltre, è previsto qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa.

Il beneficio del congedo parentale straordinario è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Spetta all’INPS provvedere al costante monitoraggio della spesa e bloccare la presentazione di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, di tale limite.

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