No alla costituzione coattiva di servitù di passaggio carrabile, se il fondo è già collegato alla pubblica via mediante servitù di passo pedonale.

Il proprietario di un fondo collegato alla pubblica via mediante stradello gravato da servitù di passo pedonale chiedeva al Giudice, ai sensi dell’art. 1051, comma primo, del codice civile, la costituzione di una ulteriore servitù di passo carrabile su percorso diverso, essendo il primo inadeguato al transito con mezzi meccanici.

Il Tribunale di Pistoia prima, e la Corte di Appello di Firenze poi, hanno accolto le difese svolte dal proprietario del terreno – assistito dallo Studio Legale Lessona – sul quale detta ulteriore servitù avrebbe dovuto gravare, evidenziando come la domanda di costituzione di servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1051 c.c. presupponga l’interclusione del fondo, da escludersi nella specie per l’esistenza del predetto stradello percorribile pedonalmente.

La Corte d’Appello ha chiarito che, in tale fattispecie, avrebbe potuto – in astratto – essere richiesto l’ampliamento del percorso pedonale già esistente, ai sensi dell’art. 1051, terzo comma, del codice civile, ovvero la costituzione di ulteriore e diversa servitù di passaggio dimostrando la sussistenza di esigenze di agricoltura o di industria ex art. 1052 codice civile; ma, non avendo la parte attrice proposto le relative domande, né essendo stati dedotti concreti elementi a supporto delle stesse, è stata confermata l’infondatezza dell’azione intentata, basata esclusivamente sull’art. 1051, comma primo, del codice civile, come già riconosciuto anche dal Giudice di primo grado.

Leave a Reply

Articoli Recenti

Diritto alla doppia esenzione IMU per i coniugi residenti in abitazioni differenti nello stesso Comune
Aprile 12, 2024
Quanto può essere penetrante la discrezionalità del Ministero della Cultura sui vincoli paesaggistici?
Marzo 29, 2024
Motocondensanti esterni sui tetti a falda inclinata e regolamento edilizio
Febbraio 19, 2024

Categorie