Sui criteri di interpretazione delle clausole escludenti contenute all’interno del disciplinare di una procedura ad evidenza pubblica

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, patrocinato dallo Studio Legale Lessona, avverso una sentenza del TAR Toscana che disponeva l’esclusione di un’Associazione da una gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione di un’area per lo svolgimento, durante il periodo estivo, di attività culturali e ricreative.  
Il massimo organo della Giustizia Amministrativa, aderendo alle tesi prospettate dai legali dello Studio, ha ritenuto che l’interpretazione delle disposizioni del bando di gara dovessero essere lette alla luce di due importanti criteri.
In primis, in base alle regole del Codice Civile in materia di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss.), il quale – pur conferendo rilievo all’interpretazione letterale – consente, nel caso di dato letterale incompleto od incoerente, di valutare una singola clausola alla luce del contenuto complessivo dell’atto, basandosi quindi su criteri di interpretazione logica e/o sistematica.
In secondo luogo, sulla base del criterio del favor partecipationis, che, a fronte di una clausola potenzialmente escludente, ma dalla lettura non univoca, consente di preferire l’interpretazione che agevoli la più ampia partecipazione alla procedura, anche in nome dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.
In riforma della sentenza di primo grado – errata per non aver dato applicazione ai suindicati criteri – il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, confermando l’aggiudicazione dell’area pubblica all’Associazione patrocinata dallo Studio Legale Lessona.

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