Con una recente sentenza il TAR Toscana ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Lessona avverso il provvedimento di esclusione di un’impresa dalla procedura indetta dalla Regione Toscana per il finanziamento di progetti imprenditoriali di sviluppo del settore agricolo, motivato dalla mancata trasmissione della domanda tramite lo specifico portale.
Aderendo alle tesi prospettate dai difensori, il Collegio ha ritenuto valida la presentazione a mezzo PEC – anzichè attraverso il portale dell’Amministrazione – della domanda e della documentazione inerente il progetto, stante il dimostrato malfunzionamento del predetto sistema informatico. Nel caso di specie, peraltro, l’invio a mezzo PEC era stato effettuato oltre il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, ancorché il primo invio, non andato a buon fine a causa del predetto malfunzionamento, fosse stato tempestivo.
Il TAR Toscana ha quindi annullato l’esclusione disposta dall’Amministrazione poichè contrastante con i superiori principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa e tutela dell’affidamento del privato, nonché di ragionevolezza e favor partecipationis.
Per l’effetto, l’impresa esclusa è stata riammessa alla procedura.