Con una recente pronuncia il TAR della Toscana ha accolto un ricorso patrocinato dallo Studio Legale Lessona avverso un diniego di autorizzazione paesaggistica, rilevando la carenza del necessario contraddittorio nelle diverse fasi del procedimento di valutazione della relativa istanza.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 (riguardante opere da realizzare e non manufatti già realizzati), ma l’Amministrazione aveva d’ufficio convertito il procedimento in quello disciplinato dall’art. 167 del medesimo decreto (relativo ad interventi già realizzati).
Aderendo alle tesi prospettate dai difensori, il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione procedente, in caso di conversione d’ufficio del procedimento, avesse l’onere di inoltrare alla parte istante una nuova comunicazione di avvio dello stesso.
Il TAR della Toscana, rilevato il contrasto del provvedimento impugnato rispetto alle necessarie garanzie di partecipazione procedimentale, ne ha quindi disposto l’annullamento.