Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato sulla legittimità di un diniego a un’autorizzazione paesaggistica semplificata richiesta per installare un impianto fotovoltaico su un edificio situato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ricompresa nella c.d. buffer zone del sito UNESCO “Ville e Giardini Medicei di Toscana”.
Gli istanti, assistiti dallo studio Lessona, hanno impugnato il suddetto diniego dinanzi al TAR Toscana, lamentando, tra gli altri profili, l’erroneità dell’istruttoria svolta, l’inadeguatezza della motivazione, il travisamento dei fatti nonché la mancata considerazione della proposta progettuale (distinta rispetto ad altra presentata dai medesmi ricorrenti) conforme ai requisiti di integrazione paesaggistica indicati dalla stessa Amministrazione.
I ricorrenti, soccombenti in primo grado, hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato ribadendo le censure già sollevate in primo grado e insistendo sulla natura autonoma e innovativa della proposta progettuale in discussione, rispetto a quella originariamente presentata.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado e ritenendo il procedimento viziato da un difetto di istruttoria e di motivazione. La nuova proposta progettuale, infatti, pur contenendo evidenti migliorie apportate in ragione delle puntuali prescrizioni formulate dalla stessa Amministrazione, come l’integrazione complanare dei pannelli, la colorazione in tinta con il tetto e la limitata visibilità dalla pubblica via, non è stata, ad avviso del Collegio, debitamente analizzata nel merito né sono state indicate eventuali modifiche necessarie per renderla compatibile come invece imposto dall’art. 11, comma 6, del d.P.R. 31/2017 (in ossequio al principio del c.d. dissenso costruttivo).
Di particolare rilievo è il principio affermato sul piano del bilanciamento tra valori costituzionali, in merito al quale il Collegio ha rilevato che: “Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale. […] La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo”, dovendosi incentrare l’attenzione sulle concrete modalità di inserimento dei pannelli e sulle caratteristiche dimensionali e estetiche degli stessi., e ancora che: “L’installazione del fotovoltaico sul tetto può essere vietata in modo assoluto solo nelle ‘aree non idonee’ individuate dalla Regione” dovendosi negli altri casi operare una valutazione caso per caso e motivata puntualmente.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha annullato il diniego del Comune di Firenze, facendo salva la possibilità per l’Amministrazione di riesaminare la pratica emendando i vizi procedurali e motivazionali rilevati.
