Il Consiglio di Stato ha definito il giudizio per l’impugnazione di un permesso di costruire promosso da parte di alcuni proprietari di immobili adiacenti a quello oggetto dell’intervento edilizio (e assistiti dallo studio Lessona). Nello specifico, tale permesso, qualificato dal Comune come “ristrutturazione edilizia” comprendeva la creazione un terrapieno artificiale, una nuova cucina, un terrazzo, un’autorimessa e un piano interrato, parte dei quali ricadenti in zona agricola E1a, soggetta a specifici vincoli urbanistici e paesaggistici.
I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento e dedotto un articolato insieme di vizi di legittimità perché le opere realizzate avevano determinato un grave pregiudizio alla fruizione del paesaggio nonché la violazione delle distanze legali, con alterazioni morfologiche non qualificabili come ristrutturazione, quanto piuttosto come nuova costruzione.
Risultato soccombente in primo grado, il Comune ha proposto appello. Il Consiglio di Stato ha disconosciuto la fondatezza delle doglianze dell’Amministrazione sia quelle preliminari circa il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, riconoscendone la sussistenza sulla base del principio della vicinitas, sia per quanto riguarda il merito.
Nello specifico, il Collegio ha richiamato l’interpretazione ormai consolidata dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, per cui “eccedono il risanamento conservativo e rientrano nella ristrutturazione gli interventi che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preesistente, alterandone la morfologia e consistenza fisica”. Nel caso di specie vi era una profonda alterazione della fisionomia e consistenza del fabbricato originario assolutamente incompatibile con il risanamento conservativo.
Inoltre, la Corte non ha accolto nemmeno le eccezioni del Comune che miravano a qualificare l’ampliamento come pertinenza edilizia: l’intervento ha determinato la realizzazione di un corpo autonomo non sufficientemente integrato con l’edificio principale.
Infine il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado sulla qualificazione della zona agricola E1a, anziché zona B0. Infatti, anche all’interno del territorio urbanizzato possono insistere aree agricole, come previsto dall’art. 4, comma 5 della L.R.T. n. 65/2014. Pertanto le modifiche edilizie in questione sono precluse in zona agricola.
In definitiva, la decisione rafforza l’orientamento secondo cui ogni intervento edilizio deve essere valutato nella sua globalità e impatto sul contesto urbanistico e paesaggistico, ribadendo il principio che non può esserci deroga alla disciplina edilizia e paesaggistica mediante forzate qualificazioni regolamentari. La sentenza si conclude con il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
