La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha accolto il ricorso proposto da una professoressa universitaria contro l’Agenzia delle Entrate in merito al mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per il rientro in Italia dei ricercatori all’estero (c.d. normativa sul “rientro dei cervelli”) disciplinate dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, come successivamente modificato dal D.L. n. 34/2019 e dalla L. n. 234/2021.
La ricorrente, infatti, rientrata in Italia nel 2016 dopo un periodo di lavoro all’estero come ricercatrice universitaria, aveva regolarmente beneficiato del regime agevolato per gli anni 2016-2019. Avendo un figlio minore, la professoressa avrebbe avuto diritto al beneficio fiscale fino a otto anni, ai sensi del comma 3-ter dell’art. 44, introdotto dal D.L. n. 34/2019 e integrato dall’art. 1, co. 763, della L. n. 234/2021; tuttavia l’Agenzia delle Entrate non le ha riconosciuto le agevolazioni per gli anni 2020-2021.
Ritenendo illegittima tale esclusione, la ricorrente ha presentato un’istanza di rimborso IRPEF sulla quale si è formato il silenzio-rifiuto poi impugnato in giudizio.
La Corte tributaria fiorentina ha ritenuto fondata la domanda principale, affermando che la normativa introdotta dall’art. 1, co. 763, della L. 234/2021 si applica anche a quei docenti e ricercatori che, pur avendo trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020, risultavano ancora beneficiari del regime agevolato al 31 dicembre 2019. In particolare, secondo i Giudici tributari la disposizione consente, previo versamento di un importo pari al 10% dei redditi agevolati del periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, di fruire dell’estensione dell’agevolazione per un totale di otto anni.
Secondo la Corte infatti “se il reddito dell’anno precedente all’esercizio dell’opzione (in questo caso il 2021) viene considerato oggetto dell’agevolazione” ciò implica che il Legislatore ha inteso includere gli anni 2020 e 2021 nel computo del beneficio.
La sentenza è significativa in quanto respinge la tesi dell’Agenzia delle Entrate fondata sulla circolare 17/E del 2022 la quale, come sostenuto dallo Studio Lessona, “va oltre il dato normativo” e finisce per “limitare il diritto degli interessati”, escludendo indebitamente due annualità che la Legge invece considera agevolabili.
La Corte afferma infatti che “in presenza di un figlio minore o in caso di acquisto di un’unità immobiliare in Italia, i ricercatori rientrati nel 2016 che […] a fine 2019 risultavano ancora beneficiari delle agevolazioni fiscali, avrebbero potuto, previo pagamento di un importo una tantum, beneficiare del periodo di esenzione per altri quattro anni”, includendo dunque anche gli anni 2020 e 2021.
I giudici tributari fiorentini, quindi, emanando un’assai significativa decisione, hanno disapplicato la circolare dell’Agenzia ed accolto il ricorso della contribuente, riconoscendole il diritto al rimborso delle imposte IRPEF per gli anni 2020-2021.
