La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha esaminato una questione riguardante l’usucapione di alcuni terreni del Comune di R. in presenza di una lottizzazione abusiva.
In particolare, in primo e secondo grado i giudici avevano accertato che gli attori avevano acquisito per usucapione alcuni terreni che occupavano da oltre vent’anni, nonostante la sospensione della lottizzazione abusiva da parte del Comune. Il Comune, invece, sosteneva che, a seguito dell’atto di sospensione della lottizzazione e del provvedimento di acquisizione automatica delle aree per violazione delle normative urbanistiche (art. 30, D.P.R. n. 380/2001), il fondo fosse stato acquisito di diritto al patrimonio comunale, escludendo quindi qualsiasi possibilità per gli occupanti di usucapire.
La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni della pubblica amministrazione, affermando che, in caso di lottizzazione abusiva, l’acquisizione automatica del terreno al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001, impedisce la configurazione dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario. In assenza di un atto di mutamento del possesso, il precedente proprietario diventa un mero detentore del bene, il che preclude il riacquisto della proprietà per usucapione. In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, ai sensi del citato art. 30, si realizza l’acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza che il precedente proprietario ha solo un potere di fatto, ossia una mera detenzione.
La Cassazione ha quindi stabilito che il Comune, avendo acquisito le aree abusivamente lottizzate, detiene la proprietà dei terreni, mentre gli occupanti continuano ad essere meri detentori. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è stata cassata con rinvio, là dove il giudice di seconde cure dovrà riesaminare la questione in conformità con il principio di diritto stabilito dalla S.C.
