Sentenza d’appello omette di condannare alla restituzione delle somme versate in esecuzione del primo grado: la Cassazione si pronuncia

Con una recente ordinanza, la Cassazione ha definitivamente chiuso una vicenda nata nel 2011 quando una società aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione in esito a una gara d’appalto, emesso dal Comune di G., assistito dallo studio Lessona. In ottemperanza alla sentenza di primo grado, l’Amministrazione comunale aveva corrisposto quanto dovuto, a titolo di risarcimento danno, alla società ricorrente. Tuttavia, nel 2014, il Consiglio di Stato aveva riformato la pronuncia del TAR senza però aver espressamente condannato la società alla restituzione delle somme percepite.

Pertanto, nel 2015, il Comune aveva emesso un’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910, intimando alla società la restituzione della somma. Quest’ultima aveva proposto opposizione, sostenendo che tale ingiunzione non potesse essere utilizzata per il recupero di somme derivanti da rapporti di diritto privato o di natura risarcitoria e che il credito del Comune non fosse esigibile, in quanto non risultante da un titolo giudiziale di condanna.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’Appello aveva ribaltato la pronuncia di primo grado sul presupposto che “il procedimento d’ingiunzione (ai sensi del R.D. n. 639 del 1910) è applicabile non solo alle entrate di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato” senza la necessità di un previo accertamento giudiziale del credito. Anzi, la stessa ingiunzione “costituisce un titolo esecutivo, seppur formato unilateralmente dall’amministrazione, ed assolve a tale specifica funzione”. Per il giudice di secondo grado, quindi, il credito non solo era certo e liquido, ma anche esigibile già a partire dalla pubblicazione della pronuncia del Consiglio di Stato che aveva caducato il titolo in base al quale quel pagamento era stato effettuato.

Contro questa sentenza, la società ha proposto ricorso per Cassazione e, in tale sede, la difesa del Comune ha sollevato in via preliminare una eccezione di inammissibilità per inesistenza giuridica del soggetto ricorrente, facendo presente che la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2022. Di conseguenza, la procura speciale, necessaria per la proposizione del ricorso stesso, doveva essere ritenuta inesistente ove conferita al difensore da una società estinta.

Accogliendo tale rilievo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al merito, la Corte ha comunque rilevato che la società si era limitata a contestare la legittimità del procedimento ingiuntivo, senza mai mettere in discussione l’an debeatur, ossia la sussistenza stessa del credito vantato dal Comune. Così facendo, si era formato un giudicato interno su tale punto, rendendo irrilevante ogni ulteriore censura.

Con questa decisione, la Cassazione ha dunque confermato definitivamente la legittimità dell’azione intrapresa dal Comune e ha sancito le responsabilità processuali derivanti dall’iniziativa intrapresa da un soggetto ormai estinto.