Legittimità delle limitazioni alla circolazione dei veicoli turistici nel centro storico

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha deciso sulla legittimità dei provvedimenti adottati dagli enti locali per regolamentare la circolazione e l’accesso in zone di particolare valore storico e culturale.

Nello specifico la vicenda traeva origine dall’impugnazione di una deliberazione della Giunta Comunale e una del Consiglio Comunale che hanno imposto limitazioni alla circolazione di alcuni veicoli, anche elettrici, utilizzati per scopi turistici nel centro storico di F. e hanno individuato “aree escludenti” con divieti o limitazioni per attività turistiche e commerciali, nonché criteri per la selezione degli operatori economici che possono esercitare tali attività in queste aree. Tutto ciò con l’obiettivo di tutelare il patrimonio storico e culturale della città ed evitare che determinate attività danneggino o compromettano l’integrità del centro storico.

La lite era giunta al Consiglio di Stato: la società appellante ha contestato principalmente un errore giuridico riguardante la presunta abrogazione implicita dell’articolo 22, comma 5-quinquies del d.l. n. 50/2017, che stabilisce prescrizioni specifiche per il traffico nei centri storici.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la legittimità della regolamentazione del Comune di F. volta a tutelare il patrimonio storico-artistico del centro storico. La normativa nazionale, in particolare quella relativa alle zone a traffico limitato e alle restrizioni per i veicoli, consente ai Comuni di adottare misure restrittive, comprese quelle che riguardano i veicoli elettrici, a condizione che siano giustificate da una motivazione adeguata e che siano previste modalità di selezione e contingentamento degli operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Il collegio ha sottolineato che, nel caso di specie, le misure di restrizione alla circolazione dei mezzi turistici risultano essere il frutto di un attento bilanciamento degli interessi contrapposti: da un lato il patrimonio culturale, dall’altro le esigenze economiche del settore turistico e, pertanto, legittime.