Con una recente sentenza, il TAR Toscana ha deciso sul ricorso proposto da una società – difesa dallo Studio Lessona – contro il Comune di F., avente ad oggetto l’annullamento di una concessione demaniale marittima nella parte in cui essa fissava la sua scadenza al 31 dicembre 2023.
La società ricorrente, che gestisce uno stabilimento balneare, aveva ottenuto nel 2018 una prima concessione demaniale della durata di 19 anni e 3 mesi, finalizzata alla riqualificazione dello stabilimento stesso, con scadenza fissata al 31 dicembre 2037. Successivamente, la società aveva presentato istanza per l’ampliamento della concessione, mediante accorpamento di altre concessioni di cui era già titolare, al fine di realizzare una piscina annessa allo stabilimento. Il Comune aveva accolto tale richiesta e, in data 11 febbraio 2022, rilasciato una concessione suppletiva nella quale, tuttavia, facendo riferimento alle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021, era fissato un termine di scadenza anticipato al 31 dicembre 2023, significativamente inferiore alla durata della concessione originaria del 2018.
La ricorrente ha impugnato tale provvedimento, lamentando che la riduzione della durata della concessione risultasse del tutto arbitraria e illegittima per diversi motivi: in primo luogo, perché violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) che stabiliscono la necessità di una procedura competitiva per il rilascio di concessioni demaniali marittime, escludendo la possibilità di proroghe automatiche. In secondo luogo, la ricorrente invocava anche la violazione degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione, degli articoli 9 e 18 del relativo Regolamento di esecuzione e dell’art 3, comma 4 bis, del d.l. n. 400/1993.
La ricorrente ha sottolineato che il Comune aveva erroneamente applicato tali norme perché la concessione del 2018 era stata rilasciata ex novo con durata sino al 2037, proprio perché era stata assegnata a seguito di gara pubblica e non in virtù di proroghe ex lege. Inoltre, la società ha evidenziato che anche le altre concessioni successivamente accorpate erano state rilasciate prima del 28 dicembre 2009, ossia prima della trasposizione della Direttiva Servizi 2006/123/CE. Di conseguenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145/2018, che prevede una proroga automatica delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2033.
Queste argomentazioni venivano contrastate dal Comune che sosteneva come il rilascio di un nuovo titolo concessorio dovesse rispettare i limiti temporali conformi al diritto europeo e in ossequio ai principi di concorrenza e parità di trattamento, come ribadito dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18/2021.
Il TAR Toscana accoglieva il ricorso e annullava la parte impugnata del provvedimento di concessione, riconoscendo che quest’ultimo non poteva qualificarsi come un nuovo titolo autonomo, bensì come una licenza suppletiva alla concessione del 2018 ex art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione che consente la variazione dell’estensione di una concessione già rilasciata. Di conseguenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento alla durata della concessione principale e stabilire la scadenza al 31 dicembre 2037 (o, in alternativa, applicare la proroga ex lege fino al 31 dicembre 2033).
