Il T.A.R. Lombardia, con una recente sentenza, ha accolto ricorso proposto da un agente della Polizia di Stato, difeso dallo Studio Lessona, avverso il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva ridotto la sua indennità di aspettativa speciale ex art. 8 del D.P.R. n. 339/1982.
La vicenda era nata nel lontano 1998 quando il ricorrente, dichiarato non idoneo al servizio con le armi, aveva richiesto il trasferimento presso altre amministrazioni dove l’uso delle armi non era necessario, rimanendo in aspettativa speciale con il trattamento economico intero. Tuttavia, nel 1999 il Ministero aveva revocato l’aspettativa e disposto la dispensa dal servizio. Tale decisione ministeriale era stata impugnata e successivamente annullata dal T.A.R. Lazio nel 2007, che aveva ordinato il ripristino dell’aspettativa speciale.
Il contenzioso si è sviluppato attraverso diversi gradi di giudizio, che hanno definitivamente confermato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità per intero nel periodo compreso tra il 1999 e il 2007. Ma la vicenda non è finita qui perché nel 2023 il Ministero ha successivamente ridotto retroattivamente l’indennità per il periodo successivo al 2007, ritenendo che da quella data in poi il ricorrente dovesse essere considerato in aspettativa per infermità ai sensi del D.P.R. n. 3/1957 e ha contestualmente richiesto la restituzione delle somme che, a suo avviso, erano state percepite indebitamente.
Il T.A.R. Lombardia ha ritenuto tale riduzione illegittima per violazione del giudicato e ha annullato gli atti, riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire l’indennità senza decurtazioni e dichiarando l’insussistenza dell’obbligo di restituzione delle somme.
Il T.A.R. Lombardia ha sottolineato come il comportamento del Ministero sia illegittimo poiché in contrasto con il giudicato amministrativo, che impone all’amministrazione di rispettare integralmente le decisioni giudiziarie senza adottare provvedimenti che ne alterino gli effetti. Se il Ministero avesse voluto sindacare l’importo dell’indennità avrebbe dovuto farlo in sede giudiziale dal momento che una sentenza passata in giudicato copre “il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto”, ossia ciò che è stato espressamente deciso, ma anche gli antecedenti logici sui quali la decisione si fonda.
