Il Tribunale ordina la rimozione di un elettrodotto: nessuna servitù per usucapione

La vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Siena riguarda la pretesa esistenza di una servitù di elettrodotto a favore della società convenuta su un fondo agricolo di proprietà della società attrice, assistita dallo studio Lessona. Quest’ultima ha agito in giudizio proponendo una actio negatoria servitutis, sostenendo che l’occupazione del proprio terreno da parte di linee elettriche aeree fosse del tutto priva di fondamento giuridico, non risultando né un valido titolo costitutivo né una condotta materiale qualificabile, per continuità e modalità, come possesso legittimante l’acquisto per usucapione.

La società convenuta, per contro, ha eccepito l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù, deducendo che la presenza delle infrastrutture risalisse ad epoca anteriore al 1986, e che il loro utilizzo continuativo fosse sufficiente a consolidare un diritto reale in proprio favore.

Il Tribunale ha disatteso tale eccezione, rilevando come l’installazione delle linee fosse avvenuta in assenza del consenso del proprietario del fondo e, dunque, in modo violento ai sensi dell’art. 1163 c.c. Pertanto, il giudice ha escluso che potesse essersi validamente formato un possesso utile all’usucapione. Né le autorizzazioni amministrative successive – tra cui quelle rilasciate nell’ambito del cosiddetto “Progetto Resilienza” – potevano sanare, sul piano civilistico, l’illiceità originaria dell’occupazione.

Il giudice ha pertanto accolto la domanda attorea, accertando l’inesistenza di una servitù di elettrodotto sul fondo, ordinando la rimozione della palificazione esistente e condannando la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’illegittimo asservimento.

La decisione ribadisce l’inderogabile principio di legalità nell’acquisto dei diritti reali su cosa altrui, escludendo che la mera tolleranza o inerzia del proprietario possa dar luogo, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, ad una compressione della sua sfera giuridica.