Il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di confermare “la consolidata giurisprudenza della Sezione che qualifica in termini di obbligazioni propter rem gli obblighi assunti con la convenzione urbanistica, trattandosi di obbligazioni caratterizzate dal fatto che l’obbligato risulta individuabile in base alla titolarità di un diritto reale cui accedono”.
È stato pertanto affermato che dalla “suddetta qualificazione consegue […] che sono da reputarsi obbligati – sempre in via generale – sia i primi sottoscrittori della convenzione sia i successivi aventi causa, come risulta, del resto, confermato non solo dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ma anche da quella della Corte di Cassazione”.
Con riferimento alla fattispecie contenziosa il Consiglio di Stato ha ritenuto che con la convenzione di lottizzazione sottoscritta tra le parti, le stesse “abbiano espressamente inteso prevedere il trasferimento delle obbligazioni ai soli acquirenti delle aree interessate dalla convenzione medesima, con liberazione dei cedenti che l’avevano originariamente sottoscritta”, ritenendo tale clausola legittima essendo riconducibile “all’ambito dell’autonomia negoziale di cui le parti dispongono anche nella presente materia”.
