Recentemente il Consiglio di Stato ha emesso una innovativa sentenza riguardante il giudizio di ottemperanza e, in particolare, il principio del c.d. one shot temperato.
La vicenda ha origine da una procedura di chiamata a professore di I fascia indetta da un’Università. Tra i partecipanti vi erano due candidati che al termine della selezione risultavano ex aequo con un punteggio di 91/100. Nonostante la parità, l’Ateneo procedeva alla nomina della controinteressata, motivando tale scelta sulla base di una delibera del Consiglio di Dipartimento, che le riconosceva una preferenza soggettiva.
Il candidato escluso, assistito dallo studio Lessona, ha proposto ricorso innanzi al TAR competente, deducendo plurimi vizi nella valutazione comparativa. Risultato soccombente, si è rivolto al Consiglio di Stato che, invece, ha accolto il gravame e annullato gli atti della procedura. Nella sentenza, la Corte ha condannato l’Ateneo a rinnovare la procedura, convocando nuovamente la commissione originaria, affinché si procedesse a una nuova valutazione dei curricula delle parti “sulla base delle illegittimità accertate”.
L’Università, tuttavia, ha confermato i punteggi originari attribuendo il massimo alla candidata già selezionata. Questo nonostante che dalla nuova istruttoria fosse emerso che alcune attività riportate nel curriculum della vincitrice non potessero essere prese in considerazione in base ai criteri della procedura stessa. Nonostante ciò, la commissione ha giustificato l’attribuzione del punteggio massimo ricorrendo a un soccorso istruttorio, cioè acquisendo direttamente dall’Ateneo dati interni non contenuti nel curriculum presentato dalla candidata per rafforzare retroattivamente la valutazione con particolare attenzione alla sua attività di tutoraggio.
Pertanto, il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza per elusione del giudicato e illegittimità dell’operato della P.A. che ha di fatto rinnovato l’atto solo formalmente e reiterato, nella sostanza, le stesse valutazioni già annullate.
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando l’esistenza di gravi violazioni dei vincoli imposti dalla sentenza di annullamento. Il Collegio, in particolare, ha affermato che “una portata così ampia del soccorso istruttorio eccede in modo palese i limiti dello strumento” e costituisce indubbiamente “la risultante di un’attività elusiva del giudicato”.
In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato l’assenza di giustificazioni plausibili per la conferma del punteggio massimo alla controinteressata, a fronte di un’attività seminariale obiettivamente sporadica, nonché la violazione dei principi di autoresponsabilità e di par condicio tra i candidati da parte dell’Amministrazione nel ricorrere al soccorso istruttorio al fine di colmare carenze nel curriculum.
Il Collegio ha quindi accertato la nullità degli atti adottati dall’amministrazione in sede di rinnovo e, applicando il principio del one shot, ha ritenuto definitivamente consumato ogni margine di discrezionalità. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a., il Consiglio di Stato ha determinato direttamente il contenuto del provvedimento da adottare, ordinando all’Ateneo di “limitarsi ad una formale presa d’atto che la selezione concorsuale si è risolta con la prevalenza del ricorrente”, cui dovrà conseguire la chiamata in suo favore per il posto in oggetto.
