Accertamento IMU annullato: il Comune non può ignorare l’assegnazione della casa reso in sede di separazione o divorzio

Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno, ha affrontato un caso riguardante l’IMU nel caso di assegnazione della casa familiare in sede di separazione.

In particolare la controversia ha origine dalla notifica, da parte del Comune, di tre avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 a carico del contribuente comproprietario al 50% di un appartamento assegnato in via esclusiva all’ex coniuge in forza di un provvedimento di separazione emesso nel 2008. Il Comune ha ritenuto applicabile l’imposta in capo al ricorrente assumendo che, non essendo più la ex coniuge affidataria dei figli divenuti maggiorenni, fosse venuta meno la condizione per attribuirle la soggettività passiva IMU, con conseguente obbligo impositivo a carico del comproprietario non assegnatario per la propria quota del 50%.

Il ricorrente – difeso dallo studio Lessona – ha impugnato gli atti eccependo l’illegittimità dell’accertamento poiché la soggettività passiva IMU, anche in ipotesi di proprietà pro indiviso, spetta unicamente al coniuge assegnatario della casa familiare che, se vi risiede stabilmente, beneficia dell’esenzione per abitazione principale.

La Corte ha accolto integralmente il ricorso ribadendo che, ai fini IMU, la soggettività passiva spetta al coniuge assegnatario della casa familiare, anche se i figli sono maggiorenni, finché permane l’efficacia del provvedimento giudiziale di assegnazione. Il Giudice ha richiamato, in particolare, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale costituisce un diritto personale di godimento atipico, ma rilevante ai fini fiscali, che integra un diritto di abitazione ex lege, tale da escludere il proprietario non assegnatario dall’obbligo tributario.

Pertanto la Corte ha statuito che “il Comune non può arbitrariamente intervenire a modificare una situazione soggettiva determinata con provvedimento giudiziario”. Ne consegue che il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli non comporta, di per sé, la cessazione degli effetti fiscali dell’assegnazione che resta valida fino a quando non intervenga un nuovo provvedimento giudiziale modificativo.

Già in altre occasioni lo studio Lessona ha ottenuto sentenze che contenevano statuizioni simili, ma quella in esame è certamente la più esaustiva e completa, ponendo in evidenza la rilevanza fiscale del provvedimento di assegnazione dell’abitazione reso in sede di separazione o divorzio

Per queste ragioni la Corte ha annullato gli avvisi di accertamento.