Per la restituzione di quanto corrisposto per il rilascio di un titolo edilizio a sanatoria dichiarato inefficace, le opere devono essere già state rimosse?

Il T.A.R. della Toscana ha affermato il diritto alla restituzione di quanto dal privato corrisposto quale contributo per il rilascio di titolo edilizio a sanatoria successivamente dichiarato inefficace anche in ipotesi che le opere già assentite non siano state ancora rimosse

Più in particolare il ricorrente ha chiesto al T.A.R. della Toscana l’annullamento di un provvedimento comunale con cui gli era stato negato il rimborso di quanto da lui corrisposto quale contributo per il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, dichiarato in un secondo momento inefficace. Il Comune, secondo il ricorrente, aveva illegittimamente ritenuto di dover subordinare il rimborso delle somme versate alla remissione in pristino delle opere edilizie.

Il T.A.R., accogliendo il ricorso, ha rilevato come il pagamento fosse dovuto a prescindere dall’esecuzione dei provvedimenti conseguenti alla declaratoria di inefficacia dei titoli edilizi. Il giudice di prime cure, infatti, ha messo in luce come la giurisprudenza amministrativa sia concorde nell’affermare che se il privato rinuncia al permesso di costruire o non lo utilizza o, ancora, se interviene la decadenza dal titolo, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di restituire le somme percepite per l’onere concessorio che non ha prodotto una modificazione dei luoghi. La ratio del contributo concessorio è legata proprio all’attività di trasformazione del territorio e, dunque, se tale attività non si verifica, il pagamento diventa privo di causa e l’importo versato deve essere restituito.

Applicando questi principi al caso di specie, nel momento in cui le sanatorie edilizie sono state dichiarate inefficaci con ordinanza comunale, è venuta meno la causa del pagamento. Pertanto, indipendentemente dal ripristino dello stato legittimo dei luoghi (che è oggetto di potere sanzionatorio comunale per gli interventi edilizi realizzati in assenza di titolo legittimante) il ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme versate per il conseguimento delle sanatorie in oggetto. Il T.A.R. Toscana ha messo in luce che tale restituzione si configura come un’azione di ripetizione di indebito oggettivo e, infine, ha specificato che sono dovuti anche gli interessi compensativi decorrenti dall’istanza di restituzione.

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