Il dipendente pubblico prosciolto in un giudizio contabile può ottenere il rimborso delle spese legali in eccesso rispetto a quelle liquidate dalla Corte dei conti?

Recentemente lo studio si è occupato di una questione molto delicata riguardante la possibilità di configurare un diritto in capo al dipendente pubblico, prosciolto all’esito di un giudizio contabile, ad ottenere il rimborso da parte della pubblica amministrazione di appartenenza di tutte le spese legali sostenute per la difesa: questo eventualmente anche in eccesso rispetto a quanto la Corte dei conti ha imputato a carico della P.A. Più in particolare, nel caso di specie, si trattava di un dipendente di un’amministrazione provinciale che era stato prosciolto, ma aveva dovuto versare al suo difensore somme più alte rispetto a quelle riconosciute dalla Corte dei conti. Pertanto aveva domandato alla pubblica amministrazione di corrispondere la differenza fra quanto indicato nella sentenza e l’effettivo importo pagato, salvo vedere rigettata la richiesta dalla Provincia che si è ritenuta esclusivamente vincolata a quanto disposto in sentenza.

La questione presenta profili piuttosto delicati nel momento in cui da un lato, proprio su questo tema, si è sviluppato un forte contrasto giurisprudenziale interno alla Cassazione e dall’altro lato gli interventi normativi che si sono succeduti rendono difficile tracciare un quadro unitario della disciplina. Quanto al primo punto, le sezioni II e IV della Cassazione hanno assunto posizioni divergenti: la prima sostiene che la domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti prosciolti nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti non si esaurisca con la liquidazione delle spese nel giudizio contabile stesso: se ci sono spese in eccesso, infatti, la parte ha la facoltà di rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il rimborso integrale della somma. La VI sezione, invece, esclude nettamente il diritto di chiedere all’a.g.o. la liquidazione in via integrativa delle spese.

Quanto alla copiosa normativa, l’art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 543 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 1996, ha previsto che “in caso di definitivo proscioglimento, […] le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza”. In seguito, però, l’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 ha disposto che le spese legali in questione siano rimborsabili nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura di Stato. Il principio è stato confermato dall’art. 10 bis, comma 10, del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, là dove sancisce che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, liquida l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato. La norma è quindi stata integrata dall’art. 17, comma 30 quinquies, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, mentre ulteriori modifiche sono state apportate dall’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174 del 2016, c.d. codice di giustizia contabile, intitolato regolazione delle spese processuali. Ora, sebbene quest’ultima disposizione, entrata in vigore nel 2016, non sia applicabile dal momento che il giudizio contabile che vedeva coinvolto il dipendente pubblico si è concluso nel 2011, va richiamata nel momento in cui elimina ogni riferimento al parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato.

Si tratta dunque di una situazione che merita sicuramente un intervento chiarificatore. La sezione lavoro della Cassazione, adita dal dipendente della Provincia a seguito del rifiuto della pubblica amministrazione di pagare le spese legali nella loro interezza, si è trovata costretta a rimettere la questione alle Sezioni Unite così da risolvere una volta per tutte la questione. Soltanto in questo modo, si potrà fare chiarezza sul punto per capire la sussistenza del diritto del dipendente pubblico a ottenere o meno il rimborso integrale delle spese legali sostenute.

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