Perdita del Superbonus 110% per ritardi nei lavori dell’impresa: uno spiraglio di speranza?

Lo studio si è recentemente occupato della questione relativa all’agevolazione fiscale c.d. Superbonus 110%. Come noto si tratta di una misura di incentivazione edilizia volta da un lato a rimodernare e rendere più efficienti a livello energetico gli edifici, dall’altro a fornire sostegno al settore edilizio. Tale istituto opera tramite un articolato apparato di detrazioni in dichiarazioni dei redditi, agevolazioni e rimborsi fiscali. A causa di molteplici criticità la detrazione fiscale dall’iniziale 110% si è progressivamente contratta: dal 2023 è divenuta Superbonus 90%”e, stando alla attuale formulazione legislativa, l’ammontare della detrazione fiscale sarà destinato a scendere ulteriormente (70% nel 2024 e 65% nel 2025).

Tuttavia è stata prevista una proroga: coloro che sono riusciti a completare almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, hanno comunque potuto godere della maxi detrazione nella sua interezza (110%) per tutto il 2023, con l’obbligo di terminare i lavori entro il 31 dicembre 2023.

È proprio su questo aspetto che si è dibattuto in giudizio: più nel dettaglio, cosa accade se si verificano ritardi nei lavori imputabili alla ditta di costruzioni, tali da non rispettare i termini di proroga indicati? Non vi sono dubbi: la possibilità di accedere alla proroga del Superbonus 110% è perduta. Se così stanno le cose, è palese però che vi sia un vuoto di tutela nei confronti del committente e occorre capire come può essere tutelato in simili situazioni.

 Nel caso di specie il proprietario dell’immobile aveva fatto causa all’impresa edile per la sua inadempienza: quest’ultima non solo non aveva terminato almeno il 30 % dei lavori di ristrutturazione entro i termini previsti dalla legge per godere dell’agevolazione, ma non li aveva nemmeno iniziati.

Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 1080 del 2 novembre 2023, richiamando l’art. 1453 c.c., ha dichiarato risolto il contratto di appalto e ha condannato l’impresa edile alla restituzione dell’acconto e al risarcimento dei patiti dal proprietario conseguenti alla perdita dell’agevolazione 110%. Occorre precisare che il giudice ha liquidato il danno nella misura del 10% dell’importo complessivo dei lavori appaltati poiché il proprietario non era riuscito a dimostrare l’impossibilità di poter comunque godere del Superbonus 90%.

Dalla vicenda emerge in maniera netta il seguente principe di diritto: quando, a causa di ritardi nei lavori imputabili all’impresa appaltante, il committente perde l’agevolazione, questi può chiedere il risarcimento dei danni e, se riuscisse a provare in giudizio l’impossibilità di accedere ad altra forma di agevolazione fiscale diversa dal Superbonus 110%, la misura del risarcimento potrebbe arrivare a coprire l’intero costo dei lavori appaltati. Si tratta di una soluzione che potrebbe valere anche per i lavori che non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2023 per un fatto imputabile alla ditta che si era impegnata a compiere i lavori previsti dal bonus.

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