Motocondensanti esterni sui tetti a falda inclinata e regolamento edilizio

Recentemente lo studio si è occupato di una questione relativa alla successione nel tempo di due regolamenti edilizi (fattispecie in tema di collocamento delle unità motocondensanti, ossia i motori esterni degli impianti di condizionamento). Nello specifico, la pubblica amministrazione aveva ordinato al ricorrente la rimozione di un motocondensante posto sul tetto della propria casa, ubicata nel centro storico cittadino: si trattava, ad avviso del Comune, di un’opera realizzata senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica.

Il ricorrente ha dedotto in giudizio il fatto che le norme del regolamento edilizio cui faceva riferimento il Comune non potevano essere applicabili ratione temporis al caso concreto, in quanto il manufatto era stato realizzato in epoca antecedente al regolamento menzionato. Infatti l’installazione del motocondensante risultava inserita in una D.I.A. di lavori di manutenzione straordinaria risalente a diversi anni prima dell’entrata in vigore della norma edilizia fatta valere dal Comune. È bene specificare che il regolamento edilizio in vigore e quello previgente erano agli antipodi nel regolare l’installazione di impianti tecnologici sui tetti con copertura a falda inclinata, come era quello del ricorrente. A fronte di un attuale divieto assoluto di installazione di tali macchinari su queste tipologie di tetto, la vecchia normativa ne consentiva l’installazione in alcuni casi: ove, ad esempio, la copertura presentasse parti defilate e idonee ad accogliere l’impianto senza che “le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi” fossero alterate. O, ancora, nel caso in cui il manufatto fosse collocato in “appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della copertura e schermato da idonee grigliature riprendenti le linee di manto di copertura”. Conseguentemente, come sostenuto dal ricorrente, prima di imporne l’eliminazione, necessariamente il Comune avrebbe dovuto valutare la presenza di alterazioni delle prospettive visibili. Il privato precisava poi che la disciplina abrogata non prevedeva la necessità di alcun titolo edilizio e, per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, l’impianto non era ricompreso, per le sue caratteristiche, fra quelli necessitanti di tale permesso ai sensi del d.P.R. 31/2017.

Il TAR della Toscana, accogliendo il ricorso, ha annullato l’ordine di rimozione.

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