Concessione in sanatoria rilasciata in modo implicito: il TAR Toscana fa chiarezza.

Con una recente sentenza, il TAR Toscana – aderendo alla linea difensiva sostenuta dallo Studio Legale Lessona – ha annullato il provvedimento con cui era stato comunicato il diniego definitivo su una domanda volta ad ottenere una concessione edilizia in sanatoria.

In particolare, i ricorrenti avevano dedotto un vizio di contraddittorietà dell’azione amministrativa in quanto il provvedimento impugnato era stato preceduto da atti di segno opposto, quali il parere favorevole della commissione edilizia, la nota comunale con cui il responsabile del procedimento comunicava l’esito favorevole della pratica e l’ingiunzione di pagamento disposta sulla base del parere favorevole della commissione edilizia.

Alla luce di ciò, il Collegio – richiamandosi alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato – ha chiarito che, quando l’Amministrazione non adotta formalmente un provvedimento, ma ne determina i contenuti sostanziali in maniera univoca, attraverso comportamenti conseguenti o determinandosi in una certa direzione, rivela una chiara manifestazione di volontà, anche sul piano provvedimentale, con il risultato che l’atto implicito rappresenta l’unica conseguenza possibile del suo operato.

Pertanto, nel caso di specie, i Giudici del TAR hanno ritenuto che l’Amministrazione, sebbene non abbia mai rilasciato un provvedimento formale di concessione, si sia determinata in modo chiaro e inequivocabile in senso favorevole alla domanda, ordinando il pagamento dell’oblazione, puntuale pagata dall’interessato.

Ritenendo, quindi, che il provvedimento di diniego impugnato contraddicesse con il precedente provvedimento favorevole implicito, il TAR Toscana ha accolto il ricorso, annullando l’atto illegittimo.

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