Responsabilità per danno erariale: non sussiste in caso di giudicato penale assolutorio per mancanza del nesso causale

Con una recente pronuncia la Corte dei Conti ha riconosciuto come il giudicato di assoluzione per insussistenza del nesso causale, reso in sede penale, rilevi anche nell’ambito del giudizio contabile, escludendo la responsabilità per danno erariale per assenza dei presupposti.

In particolare, nella fattispecie in esame, la Procura Regionale ha agito in giudizio per richiedere la condanna al risarcimento per danno erariale in capo al soggetto convenuto -difeso dallo Studio Legale Lessona- ancorché assolto in sede penale per assenza del nesso causale.

Secondo quanto dedotto dalla Procura, infatti, la pronuncia penale assolutoria non ha forza di giudicato nel giudizio contabile, per il principio di autonomia della giurisdizione contabile.

Viceversa, secondo la tesi difensiva dedotta dallo Studio Legale Lessona, il giudizio contabile non può prescindere da quanto rilevato in sede penale, con conseguente infondatezza della domanda attorea per carenza della condotta colposa del convenuto.  

Nel merito, La Corte dei Conti -accogliendo la tesi dedotta dallo Studio Legale Lessona- ha rigettato la domanda proposta dalla Procura, statuendone l’infondatezza, e riconoscendo come il giudicato penale assolutorio che esclude, con l’efficacia di giudicato sul punto, il requisito della c.d. causalità della colpa, rileva in sede contabile determinando l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità amministrativa. 

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