Gravi difetti dell’immobile: l’acquirente può di agire nei confronti del venditore pur in mancanza tra gli stessi di un contratto di appalto

Con una recente sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha ribadito la possibilità per l’acquirente di agire nei confronti del venditore costruttore, ai sensi dell’art. 1669 c.c., per gravi difetti che si siano manifestati nell’immobile, pur in mancanza tra gli stessi di un contratto di appalto.


In particolare, nella fattispecie in esame, l’acquirente – assistito dallo Studio Legale Lessona – ha agito in giudizio per richiedere la riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Firenze, la quale aveva rigettato le domande risarcitorie proposte dallo stesso contro il venditore (nonché titolare dell’impresa che eseguì sull’immobile, prima della cessione, gli interventi di ristrutturazione) e afferenti l’esistenza di gravi difetti costruttivi.


Nel merito la Corte di Appello, accogliendo le argomentazioni difensive dedotte dallo Studio Legale Lessona, ha riconosciuto come il venditore di unità immobiliari, che ne abbia curato direttamente la costruzione o la ristrutturazione, ancorché i lavori non siano stati appaltati ad un terzo, risponde nei confronti degli acquirenti dei gravi difetti a norma dell’art. 1669 c.c., e cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale indipendentemente dall’identificazione del contratto con essi intercorso.


Sempre la Corte di Appello, richiamando quando da ultimo statuito dalla S.C., ha chiarito che i gravi difetti sono ravvisabili in qualsiasi alterazione dell’opera conseguente alla sua inadeguata realizzazione che, pur non riguardante parti essenziali della stessa e non determinandone quindi la rovina od il pericolo di crollo, si traducano, tuttavia, in vizi funzionali di quegli elementi accessori o secondari che dell’opera stessa consentono l’impiego duraturo cui è destinata e tali, quindi, da incidere negativamente ed in considerevole misura sul godimento della stesa.