Con una recente pronuncia, il T.A.R. per la Campania ha ribadito che l’obbligo di eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito di una convenzione urbanistica gravi sull’ente locale e non sul soggetto attuatore dell’intervento.
Nel caso di specie, la convenzione conclusa tra la parte ricorrente e l’amministrazione comunale resistente prevedeva che, al termine dell’intervento programmato, l’ente acquisisse a titolo gratuito nel proprio patrimonio indisponibile le aree destinate alle opere di urbanizzazione, previo espletamento dell’attività di collaudo. Trascorsi anni dal completamento dei lavori, a fronte della condotta omissiva del Comune (rimasto inerte nonostante numerosi solleciti inviati), il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione comunale di procedere al collaudo.
Il T.A.R. Campania, nell’accogliere il ricorso, ha affermato che mentre lo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione incombe sul soggetto attuatore, l’attività di collaudo compete al Comune in qualità di soggetto beneficiario e designato alla nomina del tecnico esperto per la verifica dell’esatto adempimento da parte del soggetto attuatore.
Proprio in ragione del fatto che il collaudo rappresenta la procedura tecnica volta ad accertare che i beni oggetto del trasferimento siano in piena efficienza, il giudice amministrativo ha concluso che tale riscontro non possa che essere svolto dall’ente che deve ricevere i beni in proprietà, essendo nell’interesse di questo e della collettività che i lavori siano svolti secondo le modalità concordate.