Con una recente sentenza, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che il rilascio al titolo edilizio è subordinato alla presentazione dell’istanza da parte di un soggetto qualificato come proprietario dell’immobile, da ciò facendo discendere che solo colui che ha la piena disponibilità del bene potrebbe essere legittimato a formulare la richiesta.
Pertanto, è stato escluso che il proprietario pro quota o il comproprietario possa annoverarsi tra i soggetti legittimati, in quanto la sua condotta potrebbe ledere i diritti e gli interessi qualificati di chi con lui condivide la propria posizione giuridica sull’immobile.
Dunque, in caso di pluralità di proprietari del medesimo fabbricato, secondo questo orientamento giurisprudenziale, la richiesta dovrebbe provenire congiuntamente da tutti i soggetti.
In difetto di ciò, il titolo edilizio non potrebbe essere rilasciato.