A.T.I. e responsabilità solidale delle imprese associate: la Corte di Appello di Firenze si pronuncia

La Corte di Appello di Firenze ha recentemente precisato alcuni importanti profili in relazione alla responsabilità solidale delle imprese (art. 37, c. 3, del previgente D.lgs. n. 163 del 2006) nell’ipotesi in cui si costituisca un raggruppamento temporaneo di imprese e/o una società consortile per l’esecuzione di un appalto.

Nel caso in esame, l’impresa appellante chiedeva la revisione della pronuncia di primo grado con cui era stata condannata, insieme all’altra impresa facente parte del raggruppamento, al pagamento delle somme dovute alla società subappaltatrice, difesa dallo Studio Lessona.

In particolare, la parte appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse applicato l’art. 37, c. 3, del D.lgs. n. 163 del 2006 e riconosciuto sussistente il vincolo di solidarietà tra le due imprese facenti parte del raggruppamento, trascurando che tra le due fosse stata costituita un’associazione temporanea di imprese (ATI) e che essa avesse svolto i lavori in qualità di impresa cooptata.

In secondo luogo, veniva contestato che l’impresa appellata potesse vantare il proprio credito solo nei confronti delle imprese dell’ATI, avendo queste ultime costituito una società consortile a responsabilità limitata ex art. 2615-ter c.c., soggetto dotato di autonoma soggettività giuridica ed esclusivo titolare del rapporto contrattuale con la controparte.

Sul primo motivo di gravame, la Corte d’appello, pur riconoscendo come evidente e chiara la volontà di indicare la dante causa della società appellante come impresa cooptata, rilevava altresì che dal contratto di appalto risultasse che quest’ultima avesse formalmente costituito un raggruppamento temporaneo di imprese con l’altra impresa dell’ATI, assumendo la veste di concorrente prima e contraente poi, circostanza anomala per una semplice impresa cooptata. Avendo partecipato all’ATI e avendo ottenuto l’appalto in ragione di questa partecipazione, la dante causa dell’appellante, ad avviso dei giudici dell’appello, a prescindere dalla qualificazione della stessa come impresa cooptata, si era assunta le obbligazioni derivanti dal diverso status e doveva dunque ritenersi soggetta alla disciplina di cui all’art. 37, c. 3, del d.lgs. n. 163 del 2006.

Rispetto al secondo motivo di appello, la Corte ha evidenziato la società consortile fosse stata costituita dalle società dopo essersi aggiudicate l’appalto. Considerando che il credito vantato dalla parte appellata era sorto al tempo dell’appalto, i Giudici hanno ritenuto ininfluente la costituzione del nuovo soggetto nella fase esecutiva del rapporto, sostenendo che altrimenti un atto unilaterale delle parti avrebbe permesso alle stesse di aggirare la disciplina prevista dall’art. 37 del Codice degli Appalti e di sottrarsi alla responsabilità nei confronti dell’appaltatore e dei fornitori, venendosi a sostituire a esse un soggetto di cui non era stato possibile valutare la solvibilità al momento della stipula del contratto. La Corte d’Appello ha altresì segnalato che, quand’anche la sostituzione si fosse realizzata, ciò non avrebbe ostato all’applicazione della disposizione sopra richiamata, la quale trova applicazione anche con riguardo alle società consorziate.

Accogliendo gli argomenti dello Studio Lessona, alla luce delle considerazioni suesposte, la Corte d’Appello ha dunque confermato la sentenza di primo grado, rigettando le pretese dell’appellante.

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