Con una recente, articolata sentenza il TAR Toscana ha chiarito le differenze esistenti, in punto di disciplina applicabile, fra i parcheggi c.d. “liberi” di cui alla legge n. 662/1996 ed i parcheggi c.d. “in deroga” di cui alla legge n. 122/1989 (Legge Tognoli).
In particolare – accogliendo il ricorso proposto dallo Studio Legale Lessona – il Giudice Amministrativo ha evidenziato come i parcheggi di cui alla legge n. 662/1196 prevedano quale titolo abilitante la DIA e possano poi circolare liberamente.
Viceversa, i parcheggi ex Legge Tognoli presupponevano il rilascio di una autorizzazione e (sia pure con alcune deroghe) dovevano avere un rapporto di pertinenzialità con il fabbricato principale.
Tuttavia, a quest’ultimo proposito, nella sentenza in commento, il TAR Toscana ha riconosciuto come per il perfezionamento del titolo edilizio non fosse richiesta -specie dalla originaria disciplina dell’art. 9 della legge n. 122/1989- anche la trascrizione del vincolo di pertinenzialità, essendo sufficiente che tale rapporto di pertinenzialità sussistesse nei fatti al momento del rilascio del titolo edilizio. Il TAR Toscana ha dunque riconosciuto come nel vigore del testo originario della legge n. 122/1989 la mancanza dell’atto di vincolo non possa comportare l’inesistenza del titolo edilizio o la sua illegittimità, tanto meno nel caso in cui l’intervenuta costituzione del vincolo pertinenziale sia direttamente e chiaramente attestata dallo stesso titolo