Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha chiarito che i dehors possono rientrare tra l’“attività edilizia libera” solo se sussistono contestualmente due requisiti:
– uno funzionale, consistente nella finalizzazione alle esigenze dell’attività che devono tuttavia essere “contingenti e temporanee”, ossia devono assumere un carattere onotologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione. In ogni caso (e cioè quale che ne sia la “contingenza” determinante) non possono comunque superare i centottanta giorni (termine che, è bene ribadirlo, deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore ai predetti 180 giorni);
– e uno strutturale, consistente nell’avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente).
Sussistendo tali condizioni, dunque, l’installazione del dehor non necessita di alcun titolo abilitativo sotto il profilo edilizio.