Legittima la stabilizzazione del dipendente pubblico in una posizione inferiore

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito importanti indicazioni in merito alla stabilizzazione del personale negli enti locali.

In particolare, nel caso sottoposto, un dipendente provinciale con qualifica D1, avendo svolto delle mansioni riconducibili alla qualifica D3 durante il precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto ad essere stabilizzato con la qualifica superiore.

Il Giudice di legittimità, tuttavia, ha ricordato che l’art. 1, comma 558 della Legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), cha ha consentito agli enti locali di assumere personale non dirigenziale al sussistere di particolari condizioni relative gli anni di servizio prestato in deroga alla regola generale dell’accesso tramite concorso pubblico, costituisce una norma speciale.

Quindi ad avviso della Corte, poiché non sussiste un diritto incondizionato alla stabilizzazione essendo la determinazione dell’amministrazione condizionata dalla legge a una valutazione circa il rispetto del patto di stabilità interno e all’esistenza di posti da ricoprire nel proprio organico, non sussistesse neppure un diritto del dipendente di essere assunto nella stessa posizione professionale occupata nel corso dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, potendo l’amministrazione decidere di applicare la norma suddetta per colmare una carenza di organico relativamente a una posizione professionale diversa.

Nella fattispecie, infatti, l’amministrazione resistente, dopo aver accertato la vacanza in organico della relativa qualifica, aveva emesso l’avviso di stabilizzazione con specifico riferimento all’inquadramento nel livello D1.

In ragione di ciò, la Corte ha concluso per l’infondatezza delle pretese della parte attrice circa l’illegittimità del proprio inquadramento contrattuale.