Con una recente sentenza il T.A.R. Toscana – accogliendo la tesi sostenuta dallo Studio Legale Lessona – ha annullato la comunicazione di irricevibilità di una S.C.I.A. adottata oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall’art 23 del D.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 145 e 146 della L.R. Toscana n. 65/2014.
Nel caso di specie la S.C.I.A., sebbene fosse stata protocollata dall’Amministrazione comunale il 4° luglio 2022, era stata trasmessa il 1° luglio, di talché era da tale giorno che avrebbero dovuto essere calcolati i trenta giorni per l’adozione dell’eventuale comunicazione di irricevibilità.
Infatti, in forza dell’art. 18-bis della L. n. 241/1990, la data di protocollazione non avrebbe potuto differire rispetto a quella di effettiva presentazione.
Per queste ragioni il Collegio, dando applicazione a quanto previsto dall’art. 2 co. 8-bis della L. n. 241/1990, ha dichiarato l’inefficacia della dichiarazione di irricevibilità e, correlativamente, la perdurante efficacia della S.C.I.A., ferma restando la possibilità riconosciuta al Comune di intervenire nei termini previsti per l’esercizio dell’autotutela, sussistendone le condizioni.