Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di Livorno ha accolto il ricorso – patrocinato dallo Studio Legale Lessona – proposto dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale avverso un avviso di accertamento IMU fondato sul presupposto che quello assegnatario non fosse affidatario di figli minori.
Ad avviso dell’Amministrazione comunale, la nuova disciplina dell’IMU dettata dai commi da 739 a 783 della L. 160/2019 avrebbe abrogato la disposizione dell’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012 che prevedeva che, nel regime della separazione coniugale, il soggetto passivo ai fini IMU dell’immobile assegnato fosse il coniuge assegnatario, in quanto colui che in effetti l’utilizza, mentre l’altro coniuge fosse liberato dall’imposta, indipendentemente dalla presenza di figli.
Secondo l’Ente far data dal 2020, l’esclusione dal pagamento dell’IMU per il coniuge non assegnatario, in regime di separazione, si sarebbe avuta solo in caso di assegnazione della casa familiare al genitore “affidatario dei figli”.
Accogliendo il ricorso del contribuente, invece, il Giudice tributario ha ritenuto che la recente modifica normativa non abbia abrogato la precedente previsione, ma abbia voluto estendere il perimetro dell’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale ricomprendendovi, oltre al coniuge separato assegnatario dell’immobile, anche il genitore affidatario dei figli nel contesto di una coppia di fatto.
Ritenuta quindi ancora vigente la previsione dettata dall’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, la Corte ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.