Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha ammesso l’accesso alla relazione riservata del RUP avente ad oggetto il conto finale relativo allo stato di consistenza delle opere pubbliche realizzate ed alla relativa contabilità, ravvisando la sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale in capo al richiedente.
Ad avviso del Collegio, l’eccezione di riservatezza sollevata dall’Amministrazione non potrebbe essere accolta in quanto l’attuale art. 53, comma 4, lettera c), del D.lgs. 50/16 prevede, tra gli atti oggetto di esclusione dall’accesso, le “relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”, ma non le relazioni riservate del RUP.
Queste ultime, quindi, dal momento che le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno natura eccezionale e non possono essere interpretate in maniera estensiva, devono essere esibite e trasmesse al richiedente.