Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione? L’ANAC si pronuncia

Con due note a firma del Presidente Busia (n. 34 e 37 del 6 settembre 2022), l’ANAC ha fatto chiarezza in merito alla possibilità di procedere a una revisione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, ancorché non inclusi nei decreti adottati dal MIMS ai sensi dell’art. 1 – septies del D.L. 73/2021, “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”, convertito in l. n. 106/2021.

In particolare, ribadita la tassatività dell’elenco dei materiali da costruzione allegato al D.M sopracitato (riconosciuta con il parere n. 1252/2022 del MIMS), l’ANAC si è espressa sulla possibilità – invocata nell’istanza di parere – di rivedere i prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione (per così dire “senza esclusioni”) attraverso il richiamo all’art. 106, co.1, lettera c) del D.lgs. 50/2016.

Su tale questione si era già espressa la giurisprudenza amministrativa che, perlomeno inizialmente, aveva escluso che le eventuali istanze di revisione dei prezzi avanzate dall’appaltatore a seguito di asseriti aumenti dei costi potessero essere ricondotte all’art. 106, co.1, lettera c) del d.lgs. 50/2016, trovando piuttosto applicazione la lettera a) del predetto articolo.

Di senso contrario è quanto dedotto sul punto dall’ANAC che, con la nota in commento, escludendo l’applicazione della lettera a) della disposizione de qua (nonché dell’art. 1664 c.c.), ha riconosciuto la riconducibilità di un’eventuale revisione dei prezzi, consequenziale ad un aumento improvviso dei costi, alla lettera c) dell’art. 106, co.1, d.lgs. 50/2016.

Nell’argomentare tale posizione – lo si ribadisce – contraria all’orientamento giuridico prevalente, l’ANAC ha richiamato quanto da ultimo disposto dal D.L. 36/2022 sul PNRR, con cui il Legislatore ha affermato come l’art. 106, co.1. lettera c), del d.lgs. 50/2016, vada interpretato nel senso che tra le circostanze indicate nel primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa i costi necessari alla realizzazione dell’opera.

Secondo il ragionamento prospettato dall’ANAC, dunque, ancorché si tratti di una previsione specificatamente riferita all’attuazione del PNRR, alla stessa può essere riconosciuta valenza generale, trovando applicazione anche in relazione a contratti d’appalto non riferiti all’attuazione del PNRR (fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto).

In conclusione dunque, con la nota in commento, attraverso una chiarificazione dell’ambito di applicazione dell’art. 106, co.1, lettera c), del d.lgs. 50/2016, l’ANAC ha riconosciuto come, ai sensi di tale disposizione, in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera, sia comunque possibile procedere con una revisione dei prezzi, indipendentemente dal tipo di materiale (che rientri, o meno, nell’elenco indicato nel D.M. 73/2021) e/o alla riconducibilità del contratto in specie all’attuazione del PNRR.

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