Legittima la registrazione di conversazioni senza il consenso dei presenti se necessaria per far valere un diritto

Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha statuito l’importante principio per cui la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, fatta all’insaputa dei conversanti, può essere legittimamente utilizzata ove necessaria per far valere un diritto.

La conclusione raggiunta è frutto di un dichiarato bilanciamento tra due contrapposte istanze: da un lato, quella di riservatezza e, dall’altro lato, quella di tutela giurisdizionale dei diritti.

A tal riguardo, la Corte ricorda come sia lo stesso art. 24 del D.lgs. 196 del 2003 a permettere di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio, sia necessario per far valere o difendere un diritto, chiaramente a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Da tale considerazione, la Suprema Corte ha concluso ritenendo che la condotta di registrazione di una conversazione tra presenti, ove rispondente a necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa, non integri di per sé un illecito disciplinare.