Processo amministrativo: contributo unificato non dovuto in caso di motivi aggiunti che non ampliano il thema decidendum

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla questione – spesso oggetto di dibattito in seno alle commissioni tributarie – relativa alla debenza o meno, nel processo amministrativo, del contributo unificato in caso di presentazione di motivi aggiunti di ricorso.

Aderendo alla tesi prospettata dallo Studio Legale Lessona, secondo la Suprema Corte non sarebbero assoggettati al pagamento del contributo unificato i motivi aggiunti con i quali vengono impugnati nuovi atti legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza a quelli già impugnati con il ricorso principale, perché, in questo caso, non si verificherebbe un “ampliamento considerevole” del thema decidendum della causa principale.

Applicando tale principio al caso sottoposto al suo esame, la Corte ha dunque escluso la debenza del contributo unificato nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia chiesto, con ricorso principale, l’annullamento del bando di una gara d’appalto e, con motivi aggiunti, abbia impugnato anche del verbale di aggiudicazione provvisoria e della determina definitiva.

In questo caso, infatti, non si sarebbe in presenza di un ampiamento significativo del thema decidendum, dal momento che i nuovi atti sarebbero stati impugnati sulla base dei medesimi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo o per il solo vizio di illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti già impugnati, né sarebbe stato in alcun modo modificato il petitum sostanziale del ricorso.

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