La Corte di Giustizia dell’UE dice sì alla norma che prevede la riduzione e/o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici

Con una recente sentenza la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è definitivamente pronunciata in merito alla questione interpretativa – sollevata dal TAR Lazio con diverse ordinanze – riguardante le c.d. previsioni di legge “spalma incentivi”, ossia quelle previsioni di legge che, prevedendo nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, avevano modificato in peius le condizioni contrattuali in essere anche per quei soggetti che erano stati ammessi ai benefici di legge già in precedenza.

In particolare, il riferimento era all’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014, che riduce e/o ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.

Sul punto, la Corte ha riconosciuto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo  sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere letti alla luce dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Sulla base di tali principi, le suddette previsioni non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici (incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica) qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.

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