Smart working: dal 1° settembre serve l’accordo individuale

Il 31 agosto termina la modalità emergenziale che consente al datore di lavoro di ricorrere al lavoro agile con decisione unilaterale.

Ad oggi, infatti, non è stato prorogato il regime semplificato previsto dal D.L. n. 34/2020.

A partire dal 1° settembre, pertanto, tornerà ad applicarsi la disciplina contenuta nella L. n. 81/2017 che richiede la conclusione di un accordo individuale, all’interno del quale dovranno essere disciplinate, tra le altre, l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Quanto all’ordine di esame delle richieste di smart working, il comma 3-bis dell’art. 18 della L. n. 81/2017 prevede l’obbligo del datore di lavoro di riconoscere priorità a quelle formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità e a quelle provenienti dai lavoratori con disabilità.