Rinuncia tacita al pagamento degli interessi di mora: quando si verifica?

Con una recente sentenza il Tribunale di Firenze – accogliendo la tesi sostenuta dallo Studio Legale Lessona – ha respinto l’opposizione ad un precetto fondata su un’asserita estinzione del diritto di credito per facta concludentia (in particolare, il precetto era relativo al pagamento degli interessi moratori ancora non corrisposti dal debitore).

Ad avviso del Giudice, per potersi configurare una rinuncia silenziosa del creditore al pagamento degli interessi di mora non basta che egli, ricevuto il pagamento del capitale, non abbia effettuato una comunicazione di riserva sul maggior credito.

Per la rinuncia tacita, infatti, è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto; infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni.

Nel caso di specie, non essendo emerso il compimento di alcun atto che possa esprimere o implicare in modo inequivoco la rinuncia del creditore creditrice agli interessi di mora previsti nel decreto ingiuntivo, né è attribuibile al silenzio tenuto fino al momento della notifica del precetto alcuna valenza negoziale, il diritto di credito è stato ritenuto sempre esistente.  

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