Area destinata ad edilizia scolastica: la Cassazione si pronuncia sui criteri di determinazione dell’indennità di esproprio.

Nell’ambito di una recente pronuncia afferente i criteri di determinazione dell’indennità di esproprio di un’area destinata ad edilizia scolastica, la Cassazione ha fatto chiarezza su tre diverse questioni, ovvero: a) il termine per proporre il giudizio di determinazione dell’indennità di esproprio; b) la natura stessa del giudizio indennitario; c) la riconducibilità dell’edilizia scolastica ai vincoli di tipo conformativo.

In particolare, nella sentenza di cui in commento, la Cassazione – accogliendo le tesi difensive prospettate dallo Studio Legale Lessona – si è espressa come segue.

In via preliminare, in merito al termine per proporre il giudizio di determinazione dell’indennità di esproprio, la Cassazione – richiamando la più recente giurisprudenza – ha affermato come in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della relazione di stima, di cui all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, abbia natura dilatoria in quanto finalizzato a consentire agli interessati di prendere visione del documento e decidere se accettarla oppure opporvisi. Di conseguenza, secondo la Cassazione, non può certamente ritenersi improponibile l’opposizione alla stima introdotta prima della scadenza di tale termine, in quanto va riconosciuta all’espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto all’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Per quanto riguarda invece la natura stessa del giudizio indennitario, il Supremo Consesso ha evidenziato come in tema d’indennità di espropriazione, il giudice debba procedere alla determinazione del quantum dell’indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente, non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’espropriante nella formulazione dell’offerta dell’indennità provvisoria, nonché da quelli adottati dalla Commissione provinciale nel compiere la stima; ne consegue che, ove tale stima intervenga nel corso del giudizio, essa è inidonea ad influenzare l’azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo (per cui è necessaria la proposizione di alcuna opposizione), né incidere sulle determinazioni del giudice, il quale può liquidare l’indennità in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Infine, in ordine alla valenza conformativa del vincolo ad edilizia scolastica, la Cassazione ha confermato l’orientamento ormai pressoché unanime della giurisprudenza, secondo cui l’edilizia scolastica rientra a pieno titolo, e da tempo ormai risalente, nella macrocategoria dei vincoli conformativi, privando l’area dei connotati di edificabilità esprimibile dai privati, indipendentemente dalle modalità di attuazione dell’intervento o degli interventi previsti.

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