Modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia: cosa cambia?

Con la legge di conversione del Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) è stata introdotta una nuova modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia.

In particolare, il comma 1-ter dell’articolo 14 del D.L. ha ampliato nuovamente tale definizione, ricomprendendovi anche le tipologie di interventi demo-ricostruttivi “non fedeli” ricadenti in area vincolata che il legislatore aveva originariamente riservato alla diversa categoria della nuova costruzione.

In tale direzione, del resto, si era già mossa la Legge n. 34/2022 che aveva incluso nell’ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi ricostruttivi su aree soggette a vincolo paesaggistico tutelate per legge, ai sensi dell’art. 142 del D.lgs 42/2004, anche se “non fedeli” e quindi senza conservazione di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e di volume.

L’art. 14 del D.L. 50/2022 ha fatto un ulteriore passo in avanti ricomprendo nell’ambito di tale previsione anche gli interventi ricostruttivi su immobili o aree soggetti ai vincoli, sempre di natura paesaggistica, previsti dagli articoli 136, comma 1, lett. c) e d), ovvero su immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico.

Secondo tale nuovo dettato normativo, dunque sono interventi di ristrutturazione edilizia: “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi [dell’articolo 142] degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

Leave a Reply

Articoli Recenti

Motocondensanti esterni sui tetti a falda inclinata e regolamento edilizio
Febbraio 19, 2024
Per la restituzione di quanto corrisposto per il rilascio di un titolo edilizio a sanatoria dichiarato inefficace, le opere devono essere già state rimosse?
Febbraio 12, 2024
Il dipendente pubblico prosciolto in un giudizio contabile può ottenere il rimborso delle spese legali in eccesso rispetto a quelle liquidate dalla Corte dei conti?
Febbraio 5, 2024

Categorie