Ordine di rimozione dei rifiuti: è necessaria la sussistenza dell’elemento soggettivo.

Con una recente pronuncia il TAR Toscana ha ribadito un principio sempre più consolidato in giurisprudenza in tema di abbandono dei rifiuti, ovverosia quello secondo cui l’Amministrazione può richiedere al proprietario del fondo la rimozione dei rifiuti abbandonati, solo a condizione che la violazione sia ad esso imputabile a titolo di dolo o di colpa.

Nel caso di specie, il Giudice Amministrativo ha condannato l’Amministrazione sostenendo che l’ordine di rimozione dei rifiuti – emanato dalla stessa nei confronti del proprietario del fondo interessato – non potesse considerarsi legittimo, mancando la rappresentazione di qualsivoglia elemento atto a evidenziare la sua responsabilità nella causazione dell’abbandono dei rifiuti, addebitabile invece a titolo – quantomeno – di colpa.

In sintesi, con tale pronuncia è stato espressamente riconosciuto come l’ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192, co.3, d.lgs. n. 152/2006 può dirsi legittimamente emanato, a carico del proprietario (o del titolare dei diritti di godimento sull’area), solo ove accanto all’elemento oggettivo sussista anche quello soggettivo, che può dirsi integrato solo quando il proprietario non abbia utilizzato la diligenza ordinariamente richiesta al fine di scongiurare l’abbandono dei rifiuti sul suo fondo.

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