Rinuncia o decadenza dal titolo edilizio? Il richiedente ha diritto alla ripetizione degli oneri concessori già corrisposti

Con una recente sentenza, il Tar per la Toscana ha ribadito il principio per cui la rinuncia al titolo edilizio, ovvero il suo mancato utilizzo o, ancora, la sua decadenza comportano il diritto del richiedente alla ripetizione degli importi versati per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, specularmente, per l’Amministrazione che li abbia incassati, l’obbligo a restituirli.

Il Tar ha altresì precisato che il diritto alla restituzione sorge non soltanto nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche laddove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione, sono correlati all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie implica il diritto alla rideterminazione del contributo e alla restituzione della quota riferibile alla porzione di interventi non realizzata.

Infine, il Tar si è pronunciato sulla dibattuta questione della decorrenza, ai sensi dell’art. 2935 c.c., del termine prescrizionale decennale per esercitare il diritto al rimborso.

Ad avviso del Collegio tale momento coincide con il giorno in cui è maturata la certezza del mancato utilizzo del titolo o perché dichiarato decaduto dall’amministrazione competente a seguito di inosservanza dei termini per l’inizio o la conclusione dei lavori o perché il titolare del permesso abbia comunicato all’amministrazione la propria volontà di rinunciarvi.

Viceversa tale termine, in difetto di un apposito accertamento eseguito dal Comune, non può essere fatto coincidere con il mancato inizio dei lavori.

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